Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Disposizioni finali e transitorie
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Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria
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La composizione delle sezioni è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
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Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
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Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del
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Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente
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disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.
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Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della
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Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche in tutti i casi in cui la sezione o il magistrato di sorveglianza procedono
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I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al
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I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni
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disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in
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Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonché, in quanto
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disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei condannati e degli internati, nonché al fine della loro
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Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi